Ufficiale di navigazione 2° classe: il nuovo skipper.

Riforma dei titoli professionali del diporto: sarà la volta buona?

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 05/02/2024 è stato pubblicato il Decreto 13 dicembre 2023, n. 227, che contiene importanti modifiche al Decreto 10 maggio 2005, n. 121, istitutivo dei titoli professionali del diporto. Vede così finalmente attuazione (dopo ben sei anni di attesa!) la previsione dell’art. 36-bis del Codice della Nautica da diporto (D.Lgs. 171/2005), introdotto all’inizio dell’anno 2018.

Lo spirito della revisione dei titoli professionali del diporto era sin dall’origine volta all’introduzione di un titolo semplificato per lo svolgimento dei servizi di coperta per unità da diporto.

Ricordiamo che il titolo professionale è necessario per i marittimi imbarcati sulle imbarcazioni e navi da diporto impiegate in attività di noleggio, nonché sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, e per tutto il personale che svolge attività lavorativa sulle navi da diporto; non si applica, viceversa, alle altre varie attività diportistiche, anche aventi finalità commerciali o di noleggio occasionale, dove resta ferma la disciplina in materia di patente nautica.

Secondo la relazione illustrativa al progetto legislativo, tale inserimento si era necessario in quanto, in assenza di un raccordo con le certificazioni e gli standard internazionali (IMO e STCW ’95) e con la formazione scolastica propedeutica al rilascio di un titolo semplificato per il diporto nautico, non vi sarebbe stata corrispondenza tra lo stesso e gli altri titoli internazionali correntemente utilizzati.

Gli obiettivi che si volevano ottenere erano ambiziosi e finalizzati a evitare:

  1. la dismissione della bandiera Italiana per gli armatori;
  2. l’acquisizione di costosi titoli professionali esteri (vedi Yachtmaster) da parte dei marittimi italiani;
  3. l’aumento del lavoro nero, svolto dai più con la diffusa formula della locazione di imbarcazioni con skipper patentato.

Sarà riuscito, o meglio riuscirà, il legislatore nazionale a raggiungere il risultato prefissato?

Con il decreto 227/2023 si definisce, nel dettaglio, il nuovo titolo di ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe e si rivedono completamente gli altri titoli, in modo da adeguarli all’evoluzione della normativa internazionale e nazionale e coordinarli con la nuova figura.

Occupiamoci ora nel dettaglio dell’innovazione assoluta del decreto, e quindi proprio il nuovo titolo di ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe.

Prima di tutto, come rilevante novità nel settore, si nota come l’iscrizione nelle matricole della gente di mare non sia requisito necessario per il conseguimento del titolo, ma rimane nella facoltà dell’interessato.

L’ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe può imbarcare in qualità di comandante sulle imbarcazioni e navi da diporto, anche adibite al noleggio, e sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche battenti bandiera italiana e in navigazione nel Mar Mediterraneo o in acque interne, di stazza non superiore a 200 GT.

I requisiti richiesti dalla norma sono l’aver compiuto 18 anni di età, essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane, essere in possesso del certificato di operatore Short Range (SRC) e dei corsi fondamentali a livello internazionale (corso antincendio di base, corso di primo soccorso sanitario “First Aid”, corsi di sopravvivenza e salvataggio, sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR), nonché possedere i requisiti psicofisici e morali necessari per il conseguimento della patente nautica per navi da diporto.

In alternativa ai corsi di sopravvivenza e salvataggio, sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR), è possibile frequentare un corso sicurezza personale per la navigazione d’altura organizzato da federazioni sportive aderenti al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle associazioni nazionali di categoria del diporto, da istituti, enti o società riconosciuti idonei dall’Amministrazione in conformità ad un programma da stabilirsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

È previsto, infine, un esame teorico e pratico secondo il programma e le modalità d’esame stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Novità anche per quanto concerne la specializzazione a vela: con il nuovo articolo 8 del D.M. 121/2005 si risolve la problematica venutasi a creare a seguito dell’emanazione del Decreto Direttoriale 22 dicembre 2016, che, avendo abrogato il precedente D.D. 17 dicembre 2007, aveva fatto mancare le disposizioni e le modalità di svolgimento dell’esame per il conseguimento dell’abilitazione alla conduzione delle unità a propulsione velica specifica per i titolati professionali del diporto e impedito di fatto pertanto il rilascio di abilitazioni a tal fine.

Con la nuova disciplina si formalizza la soluzione già attuata nel frattempo in base alle direttive ministeriali, prevedendo che la specializzazione «vela» della sezione coperta si consegua con il superamento di un esame teorico-pratico svolto in conformità a quanto previsto per il conseguimento dell’abilitazione alla navigazione a vela per le patenti nautiche e che coloro che siano in possesso di patente nautica che abilita alla navigazione a vela conseguono senza esami tale specializzazione.

In buona sostanza, con il nuovo titolo professionale semplificato l’Italia sceglie comunque di mantenere una propria specificità nel settore, evitando di ricorrere a schemi internazionali già esistenti ed anzi non prevedendo procedure di riconoscimento di titoli conseguiti all’estero (quale ad esempio lo Yachtmaster).

Solo l’attuazione pratica delle disposizioni potrà effettivamente accertare se la scelta sia stata valida o meno, però sin da subito si possono evidenziare alcune criticità:

  • sebbene l’entrata in vigore della disposizione sia fissata al 5 maggio 2024 (novanta giorni successivi alla pubblicazione), il dover attendere un ulteriore decreto ministeriale di fissazione del programma e delle modalità d’esame rischia di fare slittare ulteriormente l’applicabilità della previsione (già molto vicina – se non all’interno – della prossima stagione turistica);
  • da alcuni comunicati la validità del titolo sarebbe stabilita in dieci anni, ma non se ne ritrova la fonte all’interno della norma;
  • non essendo personale iscritto alla gente di mare, non è chiaro se e come sarà richiesto in sede di rinnovo il mantenimento dei requisiti psicofisici, non ritenendo applicabile in questo caso la cd. “visita biennale” di cui alla Legge 28 ottobre 1962 n.1602;
  • non avendo un libretto di navigazione personale, quali saranno le modalità di registrazione della navigazione effettuata, anche ai fini del rinnovo del titolo?

Tante domande a cui speriamo presto arrivino risposte coerenti con lo spirito semplificativo della riforma.

– Luca Conti –