Natanti si cambia, ecco la nuova normativa.

Decreto Made in Italy


Sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27/12/2023 è stata pubblicata la Legge n. 206 del 27/12/2023, recante “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy”. Essa contiene alcune importanti novità in tema di diporto nautico al fine di introdurre misure per la promozione del settore.

In particolare, l’articolo 14, introdotto in sede di emendamenti dalla Camera, consente:

  • di iscrivere i natanti da diporto nell’archivio telematico centrale (ATCN) mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con firma autenticata del proprietario presso uno Sportello Telematico e registrata all’agenzia delle entrate.
  • di navigare con un natante di proprietà di un cittadino italiano, in acque territoriali straniere, (quindi entro le 12 mg) con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso e la nazionalità, sempre con firma autenticata del proprietario presso uno STA e con la Dichiarazione di Costruzione o Importazione (DCI) rilasciata da Confindustria, dove vengono riportati tutti i dati tecnici del natante.

In dettaglio, con l’articolo 14 si apportano due modifiche all’art. 27 del codice della nautica da diporto (decreto legislativo n. 171 del 2005), prevedendo:

  • una prima modifica al comma 2, in base alla quale viene consentito, a richiesta dell’interessato, di iscrivere i natanti da diporto – cioè le unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 10 metri – qualora non sia in possesso del titolo di proprietà, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata da uno sportello telematico dell’automobilista (di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c del DPR 19 settembre 2000, n. 358), nella quale egli attesta che il natante da diporto è di sua esclusiva proprietà, indicando data e luogo di acquisto, nonché le generalità del venditore.

Attualmente il comma 1 dell’art. 27 esclude i natanti da diporto e le moto d’acqua dall’obbligo dell’iscrizione nell’ATCN, della licenza di navigazione e del certificato di sicurezza, ma il comma 2 consente già l’iscrizione a richiesta, prevedendo in tale caso che questi assumano il regime giuridico delle imbarcazioni da diporto (unità tra 10 e 24 metri);

  • la seconda modifica, introducendo un nuovo comma 2-bis all’art. 27 del codice della nautica da diporto, consente ai soggetti italiani possessori di natanti, durante la navigazione in acque territoriali straniere, di attestarne il possesso, la nazionalità ed i dati tecnici dell’unità attraverso la Dichiarazione di costruzione o importazione (DCI), prevista dall’articolo 13, comma 5, del DPR 14 dicembre 2018, n. 152 (Regolamento sul SISTE – Sistema telematico centrale della nautica da diporto), corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autenticata anche in questo caso da uno sportello telematico dell’automobilista.
    Il comma 2-bis prevede inoltre che la documentazione debba essere tenuta a bordo durante la navigazione in acque territoriali straniere.
    La dichiarazione è rilasciata conformemente ad un modello che sarà definito entro la fine di febbraio dal MIT.

La previsione di una modalità di riconoscimento semplificata per l’attestazione di proprietà è pertanto destinata ad agevolare l’iscrizione facoltativa dei natanti nei registri delle imbarcazioni: il problema della mancanza di un titolo di proprietà – non espressamente richiesto – si verifica spesso quando si vuole iscrivere un natante esistente per superare alcune limitazioni previste dalla legge alle unità non iscritte (fra tutte, la limitazione massima della navigazione a 12 miglia dalla costa – art. 27 comma 4 del codice). Fino a questa modifica legislativa, la possibilità di “autocertificare” la proprietà di un natante era stata espressamente esclusa in più occasioni dal Ministero e quindi era necessario un intervento normativo per dare soluzione a problematiche concrete riscontrate dall’utenza nautica.

La seconda modalità è invece necessaria per garantire il riconoscimento del possesso nei paesi limitrofi all’Italia (Grecia, Slovenia, Croazia, ecc.) ed evitare contestazioni e problematiche con le autorità di tali paesi.

Come noto, mancando regole comuni relative ai documenti di bordo delle unità non iscritte anche nell’ambito dell’Unione Europea, ciò può creare qualche problema ai diportisti italiani che navigano all’estero, come già avvenuto nel passato ad esempio con le autorità francesi e greche.

Con la Francia la questione era stata superata grazie ad un accordo tra il Comando Generale delle Capitanerie di porto e l’Addetto Doganale dell’Ambasciata francese; la modalità introdotta con la novità legislativa mira invece a dare una soluzione più ampia e organica. Resta qualche dubbio sulla legittimità delle procedure messe in atto, qualche testata giornalistica ha sollevato obiezioni sulla mancanza di un patto chiaro con i paesi sopracitati, bisognerà attendere gli sviluppi dei prossimi mesi primaverili prima di aver certezze.
In ogni caso, se verrà attivata questa procedura, va evidenziato il fatto che, la navigazione di trasferimento, non potrà prescindere dal rispetto del predetto limite di navigazione delle 12 miglia dalla costa.

Patrizia Bugli