Visite ispettive su bandiere estere, Art. 26-ter: il nostro parere

Un punto fermo per i nostri clienti, in un momento in cui i punti fermi scarseggiano.



!!! NUOVO AGGIORNAMENTO del 18 Giugno 2026 !!!

Poche ore dopo la pubblicazione del nostro articolo è arrivato un nuovo aggiornamento dall’ente tecnico con cui collaboriamo: UDICER, che ha ricevuto dal Ministero una circolare che vi condividiamo per questioni di trasparenza. Vengono ribaditi gli obiettivi della visita e viene confermata la validità della norma già entrata in vigore.

Il quadro pertanto è cambiato ancora, non ci sono proroghe all’orizzonte e con anche queste informazioni ci sentiamo di suggerire ai clienti coinvolti di contattarci per avviare le pratiche per la richiesta di visita! RICHIEDI PREVENTIVO QUI

“Padova, 18.06.2026

A tutti gli Ispettori,
Agenzie convenzionate,

si informa che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito oggi 18 giugno 2026 chiarimenti in merito alle modalità applicative dell’art. 26-ter del D.Lgs. 171/2005.

Pur trattandosi di comunicazione indirizzata agli Organismi interessati e si ritiene utile evidenziare come i chiarimenti forniti risultino sostanzialmente coerenti con l’impostazione che UDICER aveva già adottato sin dall’avvio delle attività.

In particolare, viene confermato che l’accertamento deve svolgersi con unità a scafo galleggiante e non costituisce una certificazione di sicurezza, non sostituisce le certificazioni eventualmente previste dallo Stato di bandiera e non è finalizzato ad una verifica generale dell’idoneità alla navigazione dell’unità.

Viene altresì confermato che l’attività ispettiva deve essere orientata alla verifica dell’assenza di condizioni di incuria o carenza manutentiva suscettibili di compromettere la sicurezza della navigazione o arrecare pregiudizio all’ambiente marino.

Si tratta, in sostanza, dell’impostazione tecnica e interpretativa che la Direzione aveva già progressivamente sviluppato e condiviso nel corso delle ultime settimane attraverso le procedure interne, l’Handbook, l’Addendum e le indicazioni operative fornite agli Ispettori.

La Direzione desidera ringraziare tutti gli Ispettori e le Agenzie che hanno continuato a svolgere la propria attività con serenità, professionalità e senso di responsabilità, senza lasciarsi condizionare dalle numerose prese di posizione e dalle polemiche sviluppatesi attorno alla norma.

I chiarimenti oggi forniti dall’Amministrazione confermano la sostanziale correttezza del percorso tecnico e operativo intrapreso da UDICER fin dall’entrata in vigore dell’art. 26-ter.

Cordiali saluti

Cap. Christian Signorelli”

ALLEGATO

________________________________________________________________________________________________________________

ARTICOLO del 15.06.2026

Sono passati quaranta giorni dall’entrata in vigore della Legge 7 maggio 2026 n. 70, che ha introdotto l’art. 26-ter nel Codice della Nautica da Diporto. Quaranta giorni in cui ci avete chiamato, scritto, fermato in banchina per farci la stessa domanda: “Cosa devo fare?”

Abbiamo aspettato a darvi una risposta. Non per disinteresse, ma per il motivo opposto: perché vi rispettiamo abbastanza da non volervi dare una risposta affrettata su una materia che cambia di settimana in settimana. Ci siamo documentati, abbiamo posto quesiti, abbiamo seguito i tavoli tecnici, letto i pareri legali e ascoltato chi, in mare, i controlli li ha già incontrati.

Oggi, 15 giugno 2026, vogliamo dirvi dove siamo. E vogliamo essere onesti fino in fondo: alcuni aspetti sono ancora incerti, e preferiamo dirvelo con franchezza piuttosto che semplificare una materia che semplice non è. Il nostro obiettivo non è convincervi di nulla, ma mettervi nelle condizioni di scegliere con cognizione di causa.

Cosa sappiamo per certo

Poche cose, ma solide.

La norma è in vigore dal 10 maggio 2026 ed è pienamente efficace. Il legislatore non ne ha subordinato l’applicazione a decreti attuativi: significa che è operativa così com’è scritta, oggi.

Riguarda le unità da diporto fino a 24 metri battenti bandiera estera, di proprietà di cittadini italiani residenti in Italia o di società con sede in Italia, che navigano o stazionano nelle nostre acque. A queste unità la legge chiede di dimostrare l’idoneità alla navigazione tramite le certificazioni dello Stato di bandiera oppure — quando quello Stato non le prevede — tramite un’attestazione rilasciata da un Organismo Tecnico Notificato italiano, con validità di cinque anni.

Gli Organismi accreditati a livello europeo sono diversi, e alcuni hanno già aperto le procedure di accertamento. La scelta dell’ente è libera: nessuno è obbligato a passare da un canale piuttosto che da un altro.

E sì: le prime sanzioni sono arrivate. Non è più un’ipotesi. I controlli, in porto e in mare, sono una realtà.

Cosa NON sappiamo (ed è tanto)

Qui sta il caos, e non lo nascondiamo.

Manca la circolare interpretativa del Ministero. A oggi non è stata pubblicata. Gli stessi Organismi Notificati dichiarano apertamente di operare “sulla base dell’attuale quadro normativo disponibile”, con procedure interne che potranno cambiare quando — e se — arriveranno indicazioni ufficiali. In altre parole: chi fa la visita oggi la fa secondo criteri che domani potrebbero essere ritoccati.

Ci sono pareri legali autorevoli che contestano la norma alla radice. Diversi giuristi specializzati in diritto della navigazione hanno evidenziato un possibile conflitto con il diritto internazionale del mare: la Corte di Giustizia UE ha ribadito in passato che spetta allo Stato di bandiera garantire la navigabilità delle proprie unità, e che lo Stato di approdo non può pretendere certificazioni diverse da quelle già rilasciate dalla bandiera. Da qui i dubbi — non nostri, di chi fa questo di mestiere — sulla tenuta costituzionale e comunitaria dell’articolo. Sono questioni che andranno risolte nelle sedi competenti, non in banchina.

Persino tra gli organi istituzionali le risposte non coincidono. C’è chi distingue tra “certificazione” e “attestazione” (la legge parla di attestazione, ed è una differenza giuridica non da poco), e c’è incertezza concreta su come un ufficiale accertatore valuterà, sul molo, la documentazione che gli verrà esibita.

In mezzo a tutto questo, c’è chi continua a uscire in mare sperando che il controllo non capiti, e c’è chi ha già messo gli avvocati in preallarme, pronto al ricorso. Sono entrambe posizioni legittime.

In questi giorni abbiamo preso visione di due atti che vanno nella stessa direzione: una sanzione emessa nel Tirreno dalla Guardia di Finanza di Gaeta a carico di un’unità con bandiera estera e proprietà italiana priva della documentazione richiesta, e una risposta della Guardia di Finanza di Trieste che rassicura un armatore il quale ha già eseguito la visita di navigabilità ma non è ancora in possesso dell’attestato originale. Pur nella loro diversità, entrambe testimoniano la stessa cosa: qualcosa si sta muovendo concretamente verso l’obbligatorietà della visita.

La nostra posizione: nessuna spinta, massima disponibilità

E qui veniamo al punto. Non vogliamo indirizzare la vostra scelta. Non è il nostro ruolo e non sarebbe corretto, in un quadro così incerto, farvi pressione in una direzione o nell’altra.

Quello che abbiamo visto in questi quaranta giorni è che i clienti si dividono, sostanzialmente, in tre gruppi. Nessuno ha torto.

C’è chi ha già attivato la procedura. Non perché abbia paura del confronto — anzi, sa benissimo che potrebbero arrivare una proroga, modifiche, esiti di ricorsi. Ma ha scelto la via della tranquillità: vuole un’estate serena, poter esibire l’attestato a un eventuale controllo e godersi la barca con la famiglia senza pensieri. Per molti di loro l’obbligo è stato anche l’occasione per far salire a bordo un professionista e fare una verifica onesta sullo stato di salute della barca — prese a mare, impianto gas, impianto elettrico, sentine. Cose che, al di là della legge, riguardano la sicurezza di chi naviga.

C’è chi aspetta. Attende da settimane un segnale chiarificatore che non arriva, e nel frattempo valuta. È una scelta comprensibile, soprattutto per chi non ha esigenze pressanti di utilizzo. Va però fatta con consapevolezza del rischio: oggi la tolleranza nei controlli non è garantita per iscritto, e le compagnie assicurative — questo è un aspetto da non sottovalutare — potrebbero sollevare eccezioni in caso di sinistro.

E c’è chi è pronto a battersi. Convinto delle proprie ragioni, con i legali allertati, deciso a contestare la norma nelle sedi opportune. È una posizione che rispettiamo pienamente: i dubbi di legittimità esistono e sono seri.

Noi non vi diciamo a quale gruppo appartenere: la scelta è vostra, e qualunque sia, ci siamo.

Cosa possiamo fare per voi

Se decidete di attivare la visita, vi accompagniamo nella parte che conosciamo meglio: la gestione della pratica. Ci appoggiamo a un ente serio e a un ingegnere navale con cui collaboriamo da anni, un professionista di cui abbiamo verificato sul campo modi, competenza e serietà — al punto da affidargli con piena fiducia le visite ispettive per i nostri clienti, come già avviene per il rinnovo del certificato di sicurezza delle imbarcazioni da diporto italiane. Per noi una visita non è mai un timbro: è un’occasione di confronto tecnico reale, in cui si guardano davvero prese a mare, impianti e condizioni della barca, e si suggeriscono le modifiche che servono. Chi cerca questo da noi lo trova; chi cerca una scorciatoia, probabilmente troverà altrove un interlocutore più adatto. Ci occupiamo della raccolta della documentazione e del suo invio all’ente tecnico con cui collaboriamo, UDICER, e vi diamo indicazioni puntuali sui lavori e le verifiche opportune da fare sulla barca prima dell’accertamento — prese a mare, impianto gas, impianto elettrico, sentine — così da arrivare alla visita preparati. La preparazione materiale dell’imbarcazione resta a voi (e al vostro cantiere o tecnico di fiducia), ma vi diciamo con chiarezza dove guardare.

Se preferite aspettare, possiamo ragionare insieme sulla vostra situazione specifica e su come si presenta — perché un conto è una barca ferma in porto, un altro è una barca che fa rotte internazionali in piena stagione. Non vi promettiamo certezze che oggi nessuno può dare, ma possiamo aiutarvi a inquadrare il contesto con cognizione.

Se siete orientati al ricorso, è una scelta che rispettiamo: i dubbi giuridici sulla norma sono reali e c’è chi ha tutti i titoli per farli valere nelle sedi opportune. È un percorso che riteniamo vada affidato a professionisti legali di vostra fiducia, e su quel fronte lasciamo a loro la parola.

In tutti i casi, la prima cosa che vi offriamo è una conversazione onesta, per capire insieme qual è la strada giusta per voi.

Come muoversi, in pratica

Per evitare confusione e darvi una risposta ordinata, abbiamo predisposto un unico canale dedicato a questa pratica. Se volete ricevere il preventivo e attivare la visita, scriveteci cliccando qui — oppure inviate una mail a info@albatrosnautica.it con oggetto “Richiesta visita bandiera estera”.

Vi ricontattiamo noi: vi spieghiamo passo per passo cosa preparare, quali documenti servono e come procedere, in base alla vostra situazione specifica. In questo modo possiamo seguire ciascuno con l’attenzione che merita, senza fretta e senza che dobbiate raccogliere nulla in anticipo.

In sintesi

La legge c’è ed è operativa. Le sanzioni sono iniziate. La circolare che dovrebbe chiarire tutto non è ancora arrivata. I dubbi giuridici sono reali e ancora aperti. In mezzo a tutto questo, c’è chi vuole togliersi il pensiero, chi preferisce attendere e chi è pronto a far valere le proprie ragioni: è una questione di attitudine, del modo in cui ciascuno sceglie di affrontare le cose. E da qualunque parte decidiate di andare, non camminate da soli.

Luca Conti — Albatros


Questo documento riflette il nostro parere alla data del 15 giugno 2026, sulla base delle informazioni disponibili in questo momento. Il quadro normativo è in evoluzione e aggiorneremo i nostri clienti non appena emergeranno elementi nuovi.