Titoli professionali del diporto: novità e chiarimenti sul percorso attuativo
Aggiornamento a seguito delle recenti disposizioni ministeriali
Nel nostro precedente articolo di marzo 2024 avevamo analizzato la pubblicazione del Decreto 13 dicembre 2023, n. 227, che apportava importanti modifiche al Decreto 10 maggio 2005, n. 121, dando finalmente attuazione alla riforma dei titoli professionali del diporto.
Quella analisi si concludeva con diverse domande aperte sul futuro percorso attuativo della riforma.
A distanza di poco più di un anno, possiamo finalmente registrare significativi passi avanti nell’implementazione pratica di questa importante normativa, con l’emanazione del decreto direttoriale n. 40 del 14 marzo 2025, che definisce il programma e le modalità d’esame per il conseguimento del titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe.
Oggi 26 Marzo 2025 si aggiunge una importante circolare che chiarisce alcuni aspetti e modalità sulla dichiarazione delle 5 ore di pratica certificate dalle scuole nautiche.
Le novità principali
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha recentemente fornito chiarimenti urgenti in risposta ai quesiti avanzati da Confindustria Nautica, specificando importanti dettagli operativi:
1. Prova pratica Esame: deve svolgersi in acque marittime su un’unità da diporto di lunghezza non inferiore a 15 metri. È stato chiarito che verranno autorizzate indistintamente sia imbarcazioni a motore che a vela, e che non è necessario che i mezzi siano di proprietà di una scuola nautica – possono essere anche unità prese in locazione o noleggio, purché rispettino il requisito dimensionale minimo dei 15 metri
2. Requisito di “familiarizzazione” (5 ore certificate): per l’ammissione all’esame, il candidato deve aver effettuato almeno cinque ore complessive di familiarizzazione con le capacità inerenti la prova, secondo le materie previste nell’allegato 1 del decreto. Importante sottolineare che queste ore certificate possono essere svolte anche su imbarcazioni di lunghezza inferiore a 15 metri di proprietà delle scuole nautiche autorizzate all’insegnamento professionale
3. Documentazione necessaria 5 ore certificate: non essendoci uno stampato ministeriale predefinito, ogni scuola nautica potrà attestare le ore certificate rilasciando un documento su carta intestata, datato e firmato dal legale rappresentante, che dichiara che l’allievo ha svolto almeno 5 ore di familiarizzazione con le capacità inerenti la prova finalizzata al conseguimento del titolo di Ufficiale di II Classe
4. First Aid primo soccorso sanitario: è stato definitivamente chiarito che il corso di primo soccorso sanitario può essere effettuato anche senza essere iscritti al registro della Gente di Mare, ampliando così l’accesso alla formazione necessaria5. Iscrizione all’esame: è possibile presentare domanda di ammissione all’esame anche senza essere già in possesso di tutti i requisiti, purché il titolo mancante (come il corso di primo soccorso) venga conseguito prima di sostenere la prova d’esame teorico
Primi esami in calendario
Una notizia particolarmente positiva è che su tutto il territorio nazionale sono state già calendarizzate le date dei primi esami per ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe. Questo significa che un buon numero di aspiranti ufficiali potrà dimostrare le proprie capacità e ottenere il titolo prima della prossima stagione estiva, rendendo finalmente operativa la riforma.
Purtroppo, dato l’elevato numero di richieste, molti candidati sono rimasti esclusi da questa prima tornata di esami.
La nostra scuola è già pronta a fornire da subito la preparazione pratica per le 5 ore certificate, aiutando i comandanti che si sono già iscritti agli esami a prepararsi adeguatamente e ad ottenere la documentazione necessaria per sostenere l’esame.
Per quanto riguarda il corso completo – che prevederà preparazione teorica, assistenza pratica e accompagnamento all’esame – sarà necessario attendere qualche mese. Intendiamo infatti assistere al primo esame di ottobre per poi impostare un programma serio con una preparazione mirata alle reali esigenze dei candidati. In autunno ci faremo trovare pronti, nel frattempo però è fondamentale per gli aspiranti ufficiali ottenere tutti gli attestati necessari per l’ammissione.
Risposte alle domande iniziali
Nel nostro precedente articolo avevamo sollevato alcune criticità che meritavano chiarimenti.
Vediamo quali hanno trovato risposta:
1. Tempistiche di applicazione: Con l’emanazione del decreto direttoriale n. 40/2025 si è finalmente completato il quadro normativo necessario per l’effettiva applicazione della riforma
2. Validità del titolo: È stato finalmente chiarito che la validità del titolo è strettamente legata al continuo rinnovo dei certificati richiesti. Come si evince dallo stampato ufficiale rilasciato dall’autorità marittima, il titolo professionale riporta le scadenze di tutti i certificati necessari (corsi STCW, primo soccorso sanitario, ecc.) che richiedono refresh periodici. La validità del titolo è quindi condizionata al mantenimento dell’aggiornamento di tutti questi certificati
3. Requisiti psicofisici: Resta da chiarire come sarà verificato nel tempo il mantenimento dei requisiti psicofisici per chi non è iscritto alla gente di mare.
4. Prova di carteggio per chi non ha patente senza limiti: È stato specificato che tutti gli aspiranti ufficiali di seconda classe che non sono in possesso della patente nautica senza limiti dalla costa, oltre all’esame teorico, dovranno sostenere un compito di carteggio nautico. Questa prova sarà composta da 4 quesiti selezionati dal database ministeriale utilizzato per l’esame di patente nautica di integrazione senza limiti. Gli esercizi dovranno essere svolti su carte nautiche didattiche 5/D (zona Elba e Argentario) e 42/D (Bocche di Bonifacio, Sardegna e Corsica). Per superare questa prova preliminare è consentito sbagliare al massimo uno dei quattro esercizi; in caso contrario non si verrà ammessi alla successiva prova teorica
5. Ripetizione delle prove d’esame: Il decreto 40 del 14 Marzo stabilisce che un candidato che non supera una prova può ripeterla una sola volta entro 12 mesi. Scaduto questo termine o in caso di nuovo esito negativo, dovrà ricominciare l’intero iter sostenendo nuovamente tutte le prove d’esame. Analizzando il testo normativo, sembrerebbe che, a differenza della patente nautica ordinaria dove la teoria è sbarrante per la pratica, l’esame da ufficiale di 2ª classe potrebbe permettere al candidato di sostenere entrambe le prove indipendentemente e, in caso di bocciatura in una delle due, ripetere solo la prova non superata al bando successivo.
Valutazione dell’efficacia della riforma
La riforma sta gradualmente prendendo forma con disposizioni attuative che vanno nella direzione della semplificazione auspicata. In particolare:
• La possibilità di accedere al titolo senza necessità di iscrizione nelle matricole della gente di mare rimane una significativa innovazione nel settore
• Il dettagliato programma d’esame disponibile nell’allegato 1 del decreto direttoriale n. 40/2025 fornisce finalmente un chiaro riferimento per la preparazione dei candidati
• La possibilità di frequentare il corso di primo soccorso sanitario senza iscrizione alla Gente di Mare, insieme alla facoltà di iscriversi all’esame prima di aver completato tutti i requisiti, rappresenta un’importante semplificazione che facilita l’accesso alla professione
Tuttavia, alcuni aspetti richiedono ancora attenzione:
• La previsione di dover ripetere tutte le prove d’esame in caso di mancato superamento della prova non superata entro un anno potrebbe risultare eccessivamente restrittiva
• L’assenza di criteri standardizzati per la valutazione della prova orale e pratica potrebbe portare a differenze interpretative tra le diverse commissioni d’esame sul territorio nazionale, con il rischio di valutazioni non uniformi se non verranno adottate linee guida comuni
Conclusioni
Il percorso attuativo della riforma dei titoli professionali del diporto procede con determinazione, fornendo risposte concrete alle esigenze di semplificazione del settore. I recenti chiarimenti ministeriali rappresentano un passo significativo verso l’operatività della figura dell’ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe.
È stato fatto un enorme passo avanti e, come tutti i cambiamenti, ci vorrà un po’ di pazienza nella fase iniziale di implementazione. Una volta che il sistema sarà rodato, il Ministero raggiungerà un gran bel risultato, quello fondamentale di aumentare le competenze degli skipper che operano nel settore del diporto. L’aggiornamento verrà garantito dai rinnovi periodici dei certificati First Aid, Antincedio e Sicurezza, sarà importante continuare a monitorare l’evoluzione pratica di questa riforma, valutandone l’effettiva efficacia nel raggiungere obiettivi fondamentali: bloccare le dismissioni di bandiera italiana, limitare l’acquisizione di costosi titoli professionali esteri e contrastare il lavoro nero nel settore.
– Luca Conti –
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