Poter mantenere sempre vivo un canale di comunicazione con la terraferma e/o con altre unità nelle proprie vicinanze è il presupposto fondamentale per il successo di ogni operazione di soccorso, laddove non sia fronteggiabile con i propri mezzi. È pertanto uno dei pilastri irrinunciabili della sicurezza della navigazione.
Posto quanto sopra, peraltro, la normativa italiana – come noto ai più – stabilisce l’obbligatorietà dell’installazione di apparati radiotelefonici a bordo delle unità da diporto esclusivamente per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa (ovvero per unità di lunghezza superiore ai 24 metri), attraverso il necessario possesso di un apparato VHF (cfr. art. 29 comma 2 del D.Lgs. 171/2005 e allegato V del D.M. 146/2008), in quanto si ritiene – tra gli altri aspetti – che al di sotto di quella distanza possano essere utilizzati efficacemente anche mezzi di comunicazione di uso più comune (il telefono cellulare su tutti).
Nonostante ciò, la maggior parte degli utenti del mare giustamente si munisce di un apparato radio a prescindere dalla lunghezza della propria unità e del tipo di navigazione effettivamente svolta, soprattutto per le ragioni esplicitate in premessa.
Tutti gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto, conformi alla normativa vigente, sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni ordinarie, salvo l’obbligo di collaudo per le stazioni radioelettriche per mezzo delle quali è effettuato il servizio di corrispondenza pubblica, ma devono essere accompagnati dalla licenza di esercizio dell’apparato radiotelefonico, a norma del predetto art. 29 del D.Lgs. 171/2005.
È importante, al momento dell’acquisto, verificare di essere in possesso della dichiarazione attestante la conformità dell’apparato alla normativa vigente. Gli apparati eventualmente sprovvisti della certificazione di conformità sono soggetti al collaudo da parte dell’autorità competente (ispettorato territoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy), ma la procedura non è agevole e produce ulteriori costi pertanto, come detto, conviene fare attenzione in fase di acquisto.
Differenza tra Indicativo di Chiamata e Nominativo Internazionale
La domanda per il rilascio della licenza di esercizio dell’apparato radiotelefonico installato a bordo dei natanti non iscritti, corredata della dichiarazione di conformità, è presentata all’ispettorato territoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy avente giurisdizione sul luogo in cui il richiedente ha la propria residenza. Il medesimo ispettorato provvede ad assegnare un indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente dall’unità su cui l’apparato viene installato, e a rilasciare, entro quarantacinque giorni, la licenza di esercizio.
Viceversa, per le unità iscritte, l’istanza per il rilascio della licenza di esercizio dell’apparato radiotelefonico, corredata della dichiarazione di conformità, è presentata ad uno Sportello telematico del diportista (STED), che provvede, tramite il Sistema informatico:
a) all’assegnazione del nominativo internazionale;
b) al rilascio della licenza provvisoria di esercizio;
c) alla trasmissione all’autorità competente della documentazione per il rilascio della licenza definitiva di esercizio.
La licenza provvisoria di esercizio resta valida fino al rilascio della licenza definitiva; la licenza è riferita all’apparato radiotelefonico di bordo ed ha una validità di dieci anni dal momento del rilascio.
Il nominativo internazionale è un dato importante per l’imbarcazione: esso identifica univocamente l’unità nell’ambito del Servizio Mobile Marittimo, un servizio radio internazionale istituito per assicurare la sicurezza della vita umana in mare, il regolare svolgimento della navigazione e le comunicazioni amministrative e private.
Secondo quanto disciplinato dalle “Radio Regulations Articles” dell’International Telecomunication Union (ITU), hanno l’obbligo del nominativo internazionale:
- tutte le Stazioni Radio Costiere del Servizio Mobile Marittimo;
- tutte le navi, imbarcazioni e natanti dotate di apparati radio ricetrasmittenti idonei ad effettuare i collegamenti del Servizio Mobile Marittimo.
Il Nominativo Internazionale rimane assegnato alle Stazioni Radio Costiere sino alla loro dismissione e alle unità navali dotate di apparati radio ricetrasmittenti dalla loro iscrizione nei registri di pertinenza sino alla cancellazione/radiazione per i motivi previsti dalle vigenti normative, indipendentemente dai mutamenti che possono avvenire nel nome, nelle caratteristiche o nella proprietà delle unità.
La seconda sezione della pubblicazione SMM-GEN-002 – Ed. novembre 2020, edita dalla Marina Militare Italiana (consultabile a questo link), elenca le Stazioni Radio Costiere nazionali per il Servizio Mobile Marittimo, nonché l’elenco del naviglio italiano con i rispettivi nominativi internazionali.
…codifica dei natanti “pasticcio all’italiana”
L’art. 49 del D.M. 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto) ha introdotto una simile fattispecie anche per i natanti da diporto, al fine di identificare il natante ai soli fini della ricerca e del soccorso in mare (non determina alcuna certificazione della proprietà): il comma 1 prevede infatti che “Il proprietario ha facoltà di contraddistinguere il natante da diporto con un numero identificativo preceduto dalla sigla «ITA», assegnato, su domanda, dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera” (cd. identificativo SAR per i natanti da diporto).
Attualmente tale previsione però non ha avuto alcuna applicazione pratica, poiché si è tuttora in attesa (dal 2008…) del decreto previsto dal comma 3 dello stesso articolo, che deve definire le caratteristiche, le modalità di richiesta e di assegnazione, la gestione informatizzata dei numeri identificativi dei natanti da diporto.
I documenti personali per operare sugli apparati di comunicazione
La documentazione precedentemente descritta legittima l’installazione e l’uso degli apparati a bordo dell’unità. Ma ciò non è sufficiente: è necessario che anche l’operatore sia adeguatamente abilitato. Per questo esiste il “certificato limitato di radiotelefonista per navi senza esami”: esso – rilasciato appunto senza esami con la sola presentazione dell’istanza – è idoneo per l’impiego stazioni di bordo con potenza non superiore ai 60 watt, installate su navi di stazza lorda inferiore a 150 tonnellate che non impiegano la chiamata selettiva digitale (DSC – Digital Selective Call).
Questo significa che è possibile utilizzare apparati sia VHF che MF/HF muniti di funzioni DSC (in genere tutti quelli prodotti dopo il 1999) purché tali funzioni non siano “attivate”, ossia non sia stato memorizzato il codice MMSI della nave.
Per poter utilizzare gli stessi apparati con funzioni DSC attivate è necessario ottenere un Certificato generale o limitato di operatore G.M.D.S.S..(Short Range Certificate o titolo superiore)
L’uso di E.P.I.R.B. o di A.I.S. è invece consentito anche con il solo Certificato limitato di operatore radiotelefonista per navi con e senza esami in quanto il loro impiego non richiede conoscenze sul GMDSS.
Il suggerimento che ti diamo è quello di eseguire una doppia verifica, fai un check sui tuoi documenti personali e, se possiedi un’unità, controlla anche quelli relativi all’apparato di bordo. Se hai bisogno di un confronto o ti accorgi che manca qualcosa scrivici QUI.
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– Luca Conti –