La nuova legge sulla Nautica

Novità sul Codice della Nautica da diporto, D.L. n.120 del 12 Novembre 2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 20/12/2020)

In questo nuovo appuntamento con il nostro Blog vogliamo raccontare le novità sul Codice della Nautica.

Andiamo pertanto a ripercorrere i vari articoli uno ad uno, con l’intento di semplificarne la lettura.

Art. 1

Vengono stabilite le finalità. L’articolo presenta alcune innovazioni, le modifiche e le integrazioni al codice della nautica 2005, proseguendo il lavoro del decreto 2017.

Ribadisce la validità di norme e leggi emanate negli anni precedenti laddove non ci siano nuovi riferimenti. Conferma l’appartenenza a regolamenti comunitari ed internazionali di leggi marittime che riconoscono tematiche comuni in ambito di sicurezza, soccorso, tutela dell’ambiente e standard di qualità di materiale e messa in opera delle costruzioni navali.

Si prosegue in un lungo elenco degli obiettivi che mette al centro temi quali aggiornamento, istituzione nuove figure e albi, snellimento delle pratiche, cantieristica, difesa dei diritti sociali, revisione delle discipline sanzionatorie e senso di appartenenza ad un sistema più complesso che conferma la visione della navigazione da diporto come realtà in netta crescita, che necessita però di essere inserita all’interno di un più ampio contesto di traffico marittimo, dove la navigazione professionale resta nettamente dominante e deve continuare ad avere la priorità.

Al di là delle leggi, il consiglio per noi diportisti è quello di appellarci sempre alla regola non scritta fondamentale, quella del buon senso, con questa premessa non sarà difficile riconoscere che andar per mare per scopi ricreativi è diverso che andare a lavorare su navi commerciali. 

Art. 2

Si istituiscono nuove categorie di utilizzo ai fini commerciali delle imbarcazioni/navi da diporto.
Oltre a locazione, noleggio, insegnamento professionale della vela, centri subacquei vengono riconosciute le attività di
Assistenza Ormeggio, Assistenza al Traino, Attività in forma Itinerante di somministrazione cibi/bevande e commercio al dettaglio.
Altra novità: le barche che battono bandiera straniera potranno fare attitivà commerciale richiedendo un autorizzazione presso uno sportello Sted.

Art. 3

Nasce la Nautica Sociale.

L’articolo si riferisce a bambini, disabilità, mare come terapia e insegnamento, qualsiasi unità inferiore a 6 mt che naviga senza scopo di lucro in acque marittime o interne rientrerà in questa categoria. Facilitazioni per l’ormeggio delle unità da diporto in transito e fornitura dei servizi in banchina ai mezzi delle attività finalizzate a diffondere la conoscenza e la pratica della nautica da diporto a favore degli studenti, degli istituti scolastici di ogni ordine e grado di età non inferiore a nove anni.

Art. 4

Chiarisce e riclassifica tutte le categorie di unità da diporto, natanti, imbarcazioni e Navi da diporto. Introduce la futuristica categoria “unità a controllo da remoto” e distingue:

Navi Maggiori >500Gt (1Gt=1,2TsL)
Navi Minori <500 Gt
Navi Minori Storiche <120Gt < 1967 anno di costruzione.

Art. 5

Adempimenti per Navi da Diporto che fanno noleggio e conferma sui documenti: resta l’obbligo di tenere il ruolino di equipaggio e il libro unico di bordo.

Art. 6

Esprime la possibilità per i cantieri che costruiscono le proprie barche di registrare con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. In questo articolo si normano anche le modalità di iscrizione per barche aucostruite e i documenti richiesti per iscrivere una barca proveniente dai registri stranieri.

Art. 7

Immatricolazioni delle barche in vendita “sospese”. Iscrizione provvisoria valida 6 mesi che va in “aiuto” ai broker. Questi ultimi potranno così non accollarsi i costi intermedi dei passaggi di proprietà.

In un mercato dove le trattative hanno sempre meno margini di guadagno, un po’ di respiro ed un alleggerimento degli adempimenti è ben gradito.

Novità: al momento della prima iscrizione vi è la possibilità per i proprietari di scegliere lettere e numeri di targa, non più composto da 2 lettete+numeri+D finale (es. RM 4406 D), ma 4 lettere+4 numeri+D.

Se mai riuscirò ad acquistarla la mia prima imbarcazione sarà targata (LUCA 0001 D) 😎

Art. 8

Documenti di Navigazione per Navi da diporto adibite a Noleggio. 

L’articolo presenta chiarimenti sul tipo di licenza di navigazione che viene rilasciata dagli sportelli telematici in caso di nuova iscrizione: imbarcazioni CE (costruite dopo il 1998) navigheranno in base alle ormai note categorie di progettazione A, B, C, D mentre le imbarcazioni non CE (costruite ante ’98) si distingueranno per abilitazione alla navigazione entro oppure oltre le 6 miglia.

Tutte le barche già immatricolate continueranno a godere delle precedenti abilitazioni. 

Art. 9

Rinnovo della licenza a seguito modifiche strutturali: la licenza verrà sostituita con il formato nuovo anche tramite Sted.

La sigla Sted sta per Sportello Telematico del Diportista, nella logica di una sburocratizzazione delle pratiche ministeriali e con la speranza di ridurre i tempi di attesa per i documenti (al momento il sistema è ancora un po’ farraginoso) le agenzie autorizzate come la nostra potranno completare interamente le pratiche nautiche senza più dover fisicamente spedire i documenti presso le Capitanerie di Porto o uffici della motorizzazione provinciale.

Mi raccomando diportisti, accertatevi che le agenzie siano autorizzate, vige l’obbligo di esporre in vetrina il bollino Sted. 

Leggi anche Licenza di navigazione addio, arriva lo Sted!

Art. 10

Si ribadisce l’importanza del Certificato di Sicurezza come documento ufficiale di bordo che deve sempre accompagnare la licenza di navigazione. É su questo documento infatti che vengono riportate le caratteristiche di navigabilità, vengono fatti gli aggiornamenti da parte degli enti tecnici a seguito di visite periodiche (rinnovo quinquennale) o occasionale (evento straordinario, cambio motore, modifica scafo strutturale).

Curioso come, tra le voci di “radio banchina”, sia rimasto il vecchio detto “devo fare il Rina” per descrivere la necessità di eseguire una visita periodica e rinnovare il certificato di sicurezza scaduto. 

Oggi, oltre al RiNa (registro Italiano Navale), ci sono oltre una decina di altri organismi notificati autorizzati dallo Stato.

La nostra agenzia si affida ai servizi degli ispettori autorizzati di Udicer Nautitest, secondo ente in Italia nato dopo il periodo di monopolio del Rina. Professionalità e rapporto umano, bravi a rendere il “momento della visita” un bel confronto tra armatore e professionista della sicurezza.

Art. 11

Ribadisce l’obbligo di patente nautica nei casi di noleggio natanti, traino sciatori o gonfiabili, moto d’acqua. 

Arriverà un Fac-simile del contratto “Tipo” per la locazione dei Natanti. 

I locatori di questi mezzi sono spesso privi del titolo patente nautica che resta non obbligatorio per le unità che hanno un motore inferiore a 40.8 CV entro le 6 miglia.
Per questo la norma responsabilizza le società di noleggio natanti e li obbliga a mettere a conoscenza (per iscritto) i locatari dell’unità delle caratteristiche tecniche e di sicurezza dello scafo e del motore, ed informare l’utente di eventuali pericoli presenti nei tratti di navigazione costiera della zona limitrofa di interesse, allegando eventuali ordinanze locali che regolamentano la navigazione in quella determinata area.

Art. 12

Quali sono unità da diporto controllate da remoto? Una previsione futuristica? Mica tanto, con l’avvento dei droni anche sull’acqua sono già presenti unità controllabili da remoto, la tecnologia se male utilizzata può essere fonte di abbordi e materiale di inquinamento. Giusto anticipare i tempi e regolamentare da subito anche le novità.

Art. 13

Conferma l’importanza tra i documenti di navigazione della Licenza di Esercizio dell’imbarcazione, che verrà sempre rilasciata dal ministero che attribuirà un nominativo internazionale all’imbarcazione.

Anche qui c’è un po’ di confusione in banchina…

Attenzione perché i documenti riguardanti l’apparato radio sono due:
– Licenza di Esercizio documento legato alla barca, scade ogni 10 anni e va aggiornato/sostituito ogni qualvolta cambia la proprietà.
– Patentino Limitato Radiotelefonista, documento personale (c’è la vostra foto sopra) che completa il corredo di abilitazioni nautiche, non scade mai e si richiede sempre al Ministero dello Sviluppo Economico e Comunicazioni tramite autocertificazione.

Art. 14

Possibilità per una società armatrice di “far girare” un equipaggio sull’intera flotta senza obbligo di pratiche di imbarco e sbarco sulla stessa barca. Questa regola scioglierà il rigido vincolo equipaggio-barca. Spesso nelle società di noleggio comandanti ed equipaggio sono dei veri e propri jolly che al Sabato saltano da una barca all’altra della flotta in base alle esigenze. L’idea del legislatore è quella di tutelare/rafforzare il rapporto contrattuale tra società e lavoratori dipendenti, che siano questi comandanti, marinai o hostess di bordo, venendo incontro alle esigenze della medio-piccola nautica da diporto (barche<60 piedi).

Art. 15

Categorie Patenti Diporto:
A ➡️ Comando e condotta natanti/imbarcazioni/moto d’acqua;
B ➡️ Comando navi;
C ➡️ Direzione nautica di natanti/imbarcazioni;
Portatori di Disabilità;
D* ➡️ Abilitazione speciale al comando natanti e imbarcazioni con limiti specifici su tipo di unità, distanza dalla costa, condizioni meteo marine. *novità
Chiarezza sulla conversione dei titoli, chi può ottenere le patenti da diporto? Ufficiali di Marina / Ufficiali Finanza / Sottoufficiali di Guardia Costiera personale imbarcato. 

Art. 16

Anagrafe Patenti Nautiche a cura del CED (Centro Elaborazione Dati Ministero Nazionale). Questo archivio digitale condiviso permetterà di tracciare uno storico dei titoli conseguiti, delle infrazioni commesse e dell’eventuale perdita dei requisiti morali. I cambi di residenza arriveranno in automatico al titolare del documento. Così, come per la patente auto, arriverà il tagliandino direttamente nella buchetta di casa.

Artt. 17 e 18

Vengono definiti i contratti di Noleggio e Sub Noleggio e si completa con l’Art.18 dove viene specificato il Noleggio a Cabina, riconosciuto solo per Imbarcazioni adibite ad attività commerciale di noleggio con personale imbarcato.

Art. 19

Anche la Cambusa verrà specificata nel contratto di Noleggio a Cabina. Al noleggiatore l’onere di carburante, oli motore e impianti di bordo. 

La Ratio della legge, è quella di definire anche queste spese extra giornaliere, che nella maggior parte dei casi veniva richiesta come pagamento in contanti alla base al momento dell’imbarco e, in alcuni casi, poteva addirittura superare la quota del noleggio della barca.

Art. 20

Nel Noleggio Occasionale resta invariato il limite dei 42 giorni, viene inserito l’obbligo sulla vetustà dell’acquisizione del titolo patente. Senza specificare se entro o oltre le 12 miglia, bisogna però avere il titolo di comandante da almeno 3 anni.

Artt. 21 e 22

Si riconosce la figura di Istruttore Professionale di Vela e si crea un Albo Nazionale. 

Requisiti necessari:
– >18 anni;
– Diplomati
– Requisiti Morali Idonei
– Brevetto o qualifica professionale.

A questo proposito, aspettiamo i decreti attuativi poiché dovrebbero essere previste delle conversioni ai possessori dei precedenti titoli di esperto velista.
Si introduce l’obbligo di attivazione di una Polizza Rc personale per tutti gli istruttori.
Invece, per l’iscrizione all’Albo il costo ancora è da stabilire, si rinnova tramite versamento ogni 5 anni. Si potrà rinnovare anche a titolo scaduto, non bisogna “tenerlo in vita”: se non si professa per qualche anno non andrà perso.

Art. 23

Scuole Nautiche. In questo articolo vengono definite le caratteristiche e gli adempimenti per poter insegnare in regola il programma d’esame per la patente nautica.

Aule e metodi di insegnamento devono sempre essere approvati dal Ministero, i docenti abilitati devono possedere esperienza e soprattutto titoli di idoneità, i mezzi nautici adibiti all’insegnamento professionale vanno registrati (abilitazione iscritta sulla licenza di navigazione).

In qualità di Scuola Nautica autorizzata dal 1984 non possiamo che essere contenti e fieri di questo articolo. Finalmente ci sentiamo riconosciuti e tutelati, è stata data un identità precisa alle scuole nautiche. 
Per troppi anni siamo stati confusi o paragonati alla categoria delle autoscuole. Per troppi anni abbiamo sentito “ci ritroviamo nel garage, il corso patente lo fa zio e per l’esame usiamo tutti la barca di mio cugino”.
L’insegnamento professionale dell’arte dell’andar per mare è la nostra passione, confermare il valore culturale del nostro lavoro è un bellissimo segnale da parte delle istituzioni.

Art. 24

Associazioni e Centri Nautici riconosciuti, se abilitati, potranno organizzare i corsi e dovranno attenersi al rispetto del regolamento in tema di abilitazione istruttori, aule e sistema didattico autorizzato, mezzi idonei alla professione.

Art. 25

Posti in Transito.

Viene definito durante l’anno il numero degli accosti (spazio in banchina) riservato al transito per comuni diportisti e per diportisti portatori di disabilità. Sarà sempre gratuito per soste inferiori a 4 ore.

a) Fino a 50 posti barca: due;
b) Fino a 100 posti barca: tre;
c) Fino a 150 posti barca: cinque;
d) Fino a 250 posti barca: dieci;
e) Da 251 a 500 posti barca: quindici;
f) Da 501 a 750 posti barca: venti;
g) Oltre 750 posti barca: venticinque.

É sempre una buona abitudine prendere un bel portolano tra le mani e contattare anticipatamente l’autorità marittima se entriamo in un porto comunale, oppure le segreterie dei porti turistici se si tratta di Marina privati, per non trovarsi brutte sorprese.

Art. 26

L’11 Aprile è la giornata Nazionale del Mare. In quel periodo, per celebrarla, la nostra scuola organizzerà tutti gli anni degli Open Day gratuiti per avvicinare più persone possibili al mondo della vela. Patrimonio culturale riconosciuto, continuiamo tutti a promulgare l’arte della navigazione, trasmettendo i principi fondamentali su tematiche di sicurezza e rispetto per l’ambiente.

Art. 27

Commercio Itinerante di cibi e bevande a bordo di unità da diporto.

Cresce il diporto e crescono anche i servizi, è quindi regolamentata l’attività di commercio itinerante. Se qualcuno in rada vi affiancherà per proporvi cornetti caldi al mattino, un bel gelato pomeridiano oppure una pizza o piadina (siam pur sempre in Romagna) boat made, ora potrà farlo rispettando gli stessi criteri di igiene richiesti anche ai bar/ristoranti a terra.

Art. 28

Campo di Applicazione e Tutela dati personali inseriti nei portali telematici.

Quando si finisce in rete è bene attivare regolamenti di protezione. Questo articolo specifica che la messa in rete dei dati legati a unità da diporto e patenti nautiche potrà permettere alle istituzioni di vigilare maggiormente, di incrociare i dati, di diminuire (si spera) i controlli in mare, ma nel contempo di seguire con attenzione i movimenti di trascrizioni sospette fatte da armatori non proprio raccomandati.

Gli organi di controllo potranno revocare con più facilità i titoli ai comandanti che hanno perso i requisiti morali.

Art. 29

I costi dell’esame di ammissione sono di dominio pubblico e verranno modificati in caso di necessità e non più con cadenza annuale.

Art. 30

Abrogazioni, Cancellazione dai Registri e Requisiti.

Articolo complesso che vi invitiamo a leggere personalmente. Noi mettiamo in evidenza la lettera c) al quarto paragrafo che autorizza le Visite Mediche presso gabinetti medici allestiti presso Scuole Nautiche che rispettano norme igienico sanitarie. 

Finalmente, dopo una lunga battaglia delle associazioni di categoria durata anni, il problema delle Visite Mediche sembra essere risolto.
Le visita per il rilascio o per la convalida della patente nautica, che provocavano ai diportisti non poche complicazioni e perdite di tempo presso le segreterie ed i corridoi delle Aziende Sanitarie Locali, ora potranno essere svolte, come già da tempo avviene per le patenti auto, presso le scuole nautiche/autoscuole che ospiteranno i medici legali autorizzati. 

In attesa di allestire il gabinetto medico, la nostra scuola invita tutti i clienti a consultare gli orari di visita e recarsi dagli amici dell’agenzia di Pratiche Auto De Paoli di Rimini. (servizio inattivo in attesa del decreto attuativo)

Art. 31

Post Costruction e Autocostruite.

La norma chiarisce che alle barche non CE costruite prima del 16 giugno 1998 non verrà imposta la visita post costruzione. L’adeguamento ai materiali e parametri di costruzione europea scatta appunto per le barche costruite dopo il ’98.

Art. 32

Piano Regolatore Zona Demaniale.

É un riordino della legislazione in materia di ambito portuale sui posti di ricovero a secco di unità da diporto (spazio cantieri).

Art. 33

Disposizioni Transitorie in materia di Esami Patente Nautica.

L’articolo conferma l’organigramma delle varie commissioni d’esami per il diporto entro e oltre le 12 miglia e per Navi.

Art. 34

Invarianza Finanziaria.

In tempi di crisi è importante che anche le istituzioni tengano in tasca il portafoglio. Questo articolo specifica che tutti i nuovi regolamenti non provocheranno aumenti di costi per lo Stato.

In coda la preziosa firma del nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Scarica il testo completo

Restiamo in attesa dei regolamenti attuativi per completare il nostro personale commento su questo decreto che per il momento ci sembra più che positivo. Appare chiara la volontà di raggiungere nel breve periodo la sburocratizzazione e lo snellimento delle pratiche.

Anche il riconoscimento di tematiche importanti tra le quali spicca la nautica sociale dimostra attenzione ed un passo verso concetti di accoglienza, formazione ed inclusione nel sistema degli utenti della piccola nautica e delle classi più “deboli”.

Mettiamo le mani avanti e ci scusiamo se abbiamo maleinterpretato qualche articolo, vi invitiamo a segnalarci errori/imprecisioni, vi invitiamo a leggere il decreto originale, approfondire e commentare qui sotto.

Ribadiamo che per noi è un ottimo inizio, resta ancora tanto da fare, ci sono argomenti che ancora attendono risposte come i titoli professionali nel diporto, l’antitesi tra noleggio occasionale (agevolato) e noleggio professionale (tra mille difficoltà).

Scottano anche i temi legati alla cantieristica, ai posti barca per la piccola nautica, alle regole da imporre per garantire il rispetto e ridurre l’inquinamento dell’ambiente marino. 

Forse è proprio da quest’ultimo argomento che si dovrebbe ripartire, legislatori e diportisti. 

Serve prendere coscienza che il mare oggi è in pericolo, agire e legiferare secondo un pensiero semplice.

“Senza l’immenso teatro blu, palco infinito dei nostri sogni terreni, capace di donare sempre senza mai chiedere nulla in cambio, tutti i nostri discorsi personali su cosa è più giusto fare se li porterà via il vento e le speranze cadranno giù negli abissi di plastica.”

Luca Conti